Assegno di divorzio e nuovo partner. Cura del figlio della coppia divorziata e stabilità della nuova relazione

Assegno di divorzio e nuovo partner. Cura del figlio della coppia divorziata e stabilità della nuova relazione

Una stabile relazione con un nuovo partner, quando assume carattere di stabilità può comportare la perdita del diritto all’assegno di divorzio.

Lo ha confermato la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 331/2023 pubblicata il 31.01.2023, che ha ravvisato la stabile relazione con il nuovo partner in virtù dell’intenso legale affettivo che il nuovo partner aveva da tempo stabilito con il figlio della coppia divorziata.

L’indicata sentenza ha il pregio di confermare che la prova della stabilità della relazione con un nuovo partner non può assumere i caratteri di una “probatio diabolica”. Il coniuge onerato dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile può limitarsi a provare l’altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile senza essere anche onerato a fornire la prova (assai complessa da reperire, per chi è estraneo alla nuova formazione sociale) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al ménage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull’esistenza di obblighi di assistenza reciproci.

Nel caso di specie, infatti, l’esistenza di una stabile relazione è stato ravvisato per la saldezza del legame tra il nuovo partner e il figlio della coppia divorziata, di cui lo stesso partner aveva dato atto nel corso del giudizio. E’ dunque conseguita la perdita definitiva del diritto all’assegno divorzile.

In altri termini, quando il nuovo partner si inserisce in un contesto di effettiva progettualità comune con l’altro genitore rispetto alla crescita del figlio, nasce una nuova formazione familiare che esclude il diritto del coniuge alla percezione dell’assegno divorzile. D’altra parte, assumere un ruolo di coordinazione e cooperazione nel progetto comune di educazione del figlio, comporta l’assunzione di veri e propri oneri e responsabilità che sono del tutto equiparabili a quelle che competono al genitore. La condotta partecipativa e attiva del nuovo partner rispetto alla condivisione di un progetto di crescita del figlio porta con sé inevitabilmente la partecipazione ad ogni altra decisione inerente alla famiglia e, dunque, anche alla contribuzione economica del menage familiare.

Deve tuttavia precisarsi che nel caso di specie la definitiva perdita del diritto all’assegno divorzile discendeva dalla mancata impugnazione di un capo della sentenza di appello, confermando implicitamente l’orientamento della recente giurisprudenza di legittimità che esclude l’automatica revoca dell’assegno divorzile nella sua funzione perequativa-compensativa anche in presenza di una nuova convivenza.

Come è noto, sul tema le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 05 novembre 2021 n. 32198 hanno affermato il principio secondo cui la relazione con un nuovo partner “non è persuasiva nella sua assolutezza, nè quanto alla automatica caducazione del diritto all’assegno, nè nella conseguenza, che essa necessariamente reca con sè, della perdita automatica, in caso di nuova convivenza, anche della componente compensativa dell’assegno”. Nello stesso senso la Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5447 ha ulteriormente ribadito come la nuova convivenza intrapresa dopo il divorzio non necessariamente comporti la perdita dell’assegno divorzile.

La relazione con un nuovo partner non comporta dunque la perdita della componente perequativa e compensativa dell’assegno di divorzio, in quanto essa deriva da elementi correlati al pregresso rapporto matrimoniale nell’ambito del quale, il coniuge che richiede l’assegno, ha contribuito al benessere etico ed economico della famiglia e dell’altro coniuge, generando in proprio favore un vero e proprio credito suscettibile di valutazione economica che si converte infatti nel diritto alla percezione dell’assegno divorzile nella sua espressione perequativa e compensativa.

Avv. Giovanni Reho, Avv. Laura Summo

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